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Riforma della giustizia penale: approvato lo schema di decreto legislativo attuativo della L.134/2021 In evidenza

Set 04 2022
Lo scorso 4 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto attuativo della c.d. Legge Cartabia; quest'ultima, infatti, aveva modificato il codice penale e di rito in materia di prescrizione (introducendo altresì l'istituto della improcedibilità) ed aveva delegato il Governo in tema di "efficienza del processo penale nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".
Ai dichiarati fini di semplificare, razionalizzare e rendere spedito il processo penale, anche la delega al Governo è stata improntata a criteri di celerità, con scansione dei tempi per i decreti legislativi, per il successivo parere delle Commissioni parlamentari e per le disposizioni integrative e correttive
.
Data l'ampiezza delle disposizioni ed il loro carattere non definitivo, ci limitiamo solo ad indicare alcuni temi.

GIUSTIZIA RIPARATIVA
Introduzione dell'art. 129-bis nel codice di procedura penale, intitolato "accesso ai programmi di giustizia riparativa": in ogni stato e grado del procedimento, l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa. Ogni avviso cui hanno diritto l'indagato/imputato e la persona offesa deve contenere la facoltà di ricorrere alla giustizia riparativa.
In conformità alla delega ricevuta, il decreto legislativo dedica 23 articoli alle definizioni, ai principi generali, ai diritti e doveri dei soggetti coinvolti, al procedimento, alla figura del mediatore e dei Centri per la giustizia riparativa.

SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA
Introduzione dell'art. 464 ter nel codice di procedura penale che prevede la possibilità di accesso all'istituto anche su proposta del Pubblico Ministero; conseguenti modifiche agli artt. 464-bis c.p.p. e 168-bis c.p.
Si è inoltre prevista, integrando l'art. 519 c.p.p. la facoltà dell'imputato di chiedere la messa alla prova nel caso di nuove contestazioni di cui agli artt. 516, 517 e 518 c.p.p. In argomento, il legislatore si è uniformato a quanto già la Corte Costituzionale aveva stabilito con le pronunce di illegittimità costituzionale dell'art. 519 cp.p.p nella parte in cui non prevedeva tale facoltà in casi di contestazione di fatto diverso, circostanza aggravante e reati connesi (su tale ultimo tema si rimanda al commento alla sentenza pubblicato su questo sito l'8/07/2022)

ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA' PER PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO
Modifica dell'art. 131-bis  del codice penale con riguardo ai limiti di pena per l'accesso alla causa di esclusione della punibilita' che non dev'essere superiore nel minimo a 2 anni. Cade così la rilevanza del limite massimo di pena edittale. Fra gli indici cui il giudice deve aver riguardo per la concessione della causa di esclusione della punibilità si introduce quello della condotta susseguente al reato. Tale elemento aveva già trovato ingresso ad opera della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione il cui commento è stato pubblicato si questo sito il 17/05/2022.

CONDANNA A PENE SOSTITUTIVE
La possibilità è introdotta con l'art. 545-bis c.p.p.

AMPLIAMENTO DEI CASI DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO
Modifica dell'art. 550 c.p.p. e dell'art. 552 che introduce l'udienza predibattimentale per i casi di giudizio in composizione monocratica; introduzione degli artt. da 554-bis a 554-quinquies.

AMPLIAMENTO DEI REATI PERSEGUIBILI A QUERELA
Modifiche agli artt. 582, 590-bis, 605, 610, 612, 624, 626, 635, 640, 640-ter, 659, 660 c.p.

PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTE BREVI
Introduzione dell'art. 20-bis nel codice penale.



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