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L'addio al fallimento: entra in vigore il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza In evidenza

Set 04 2022
Con una vacatio legis senza precedenti, trova infine ingresso nel panorama normativo vigente il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Previsto dal D.lgs 12/01/2019 n. 14, la sua entrata in vigore (al netto di alcune norme immediatamente precettive), è stata più volte rinviata, complice l'avvento della pandemia; in tale periodo sono stati adottati correttivi e modifiche, l'ultima delle quali è intervenuta con il D.lgs 83/2022 che ne ha confermato l'entrata in vigore dal 15 luglio 2022.
Non si parlerà più di fallimento e di fallito, bensì di liquidazione giudiziale e imprenditore in liquidazione giudiziale (ciò varrà, ovviamente, per le istanze di liquidazione giudiziale presentate a partire dal 15/07).
Definitivamente accantonato il sistema d'allerta previsto nell'impianto normativo originario, il nuovo sistema rende centrale l'adozione da parte dell'imprenditore di misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere le iniziative necessarie a farvi fronte; l'imprenditore collettivo, inoltre, è tenuto ad isitituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c.
Misure ed assetto devono consentire di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico finanziario, verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi, rilevare i segnali di allarme previsti dal comma 4  dell'art. 3, ricavare le necessarie informazioni ad utiizzare la lista di controllo particolareggiata, e ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Viene introdotto il meccanismo della composizione negoziata per l'imprenditore che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario attraverso la richiesta di nomina di un esperto presso la Camera di Commercio. Qualora tale strada non sia risultata praticabile, l'imprenditore può presentare proposta di concordato c.d. semplificato.
L'aperturta della liquidazione giudiziale è prevista, ai sensi dell'art. 49 C.C.I.I. "definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualemnte proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'art. 121" (ossia la presenza dello stato di insolvenza e la mancanza dei requisiti dell'impresa minore, definiti dal comma 1 lett d) dell'art. 2). L'ultimo comma dell'art. 49 stabilisce che non si faccia luogo all'apertura della liquidazione giudiziale quando l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria sia complessivamente inferiore ad euro 30.000.

Per quanto qui maggiormente interessa, la riforma in oggetto, avrà riflessi sui reati fallimentari, ad oggi corretti unicamente con riguardo al lessico.
Segnaliamo in proposito che è stata depositata la relazione per la revisione dei reati fallimentari dalla Commissione ministeriale presieduta da Renato Bricchetti che ne prevede, appunto, l'armonizzazione con i contenuti del nuovo C.C.I.I.

E' infine possibile che i nuovi mecanismi previsti  dal C.C.I.I. abbiano una qualche ricaduta sui reati tributari, in particolare sui delitti omissivi di omesso versamento delle ritenute e dell'IVA, previsti rispettivamente agli artt. 10 bis e 10 ter del D.lgs. 74/2000, quando l'imprenditore adduca una crisi di liquidità che gli abbia impedito di far fronte tempestivamente alle propire obbligazioni nei confronti dell'Erario. L'argomento, presente già da tempo nei Tribunali italiani e reso ancor più rilevante dall'avvento della pandemia, è stato affrontato dalla giurisprudenza proprio in relazione alla diligenza mostrata dall'imprenditore ed alla sua prontezza nel rilevare eventuali segnali di allarme, quali, ad esempio, uno squlibrio economico finanziario.

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