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Con una vacatio legis senza precedenti, trova infine ingresso nel panorama normativo vigente il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Previsto dal D.lgs 12/01/2019 n. 14, la sua entrata in vigore (al netto di alcune norme immediatamente precettive), è stata più volte rinviata, complice l'avvento della pandemia; in tale periodo sono stati adottati correttivi e modifiche, l'ultima delle quali è intervenuta con il D.lgs 83/2022 che ne ha confermato l'entrata in vigore dal 15 luglio 2022.
Non si parlerà più di fallimento e di fallito, bensì di liquidazione giudiziale e imprenditore in liquidazione giudiziale (ciò varrà, ovviamente, per le istanze di liquidazione giudiziale presentate a partire dal 15/07).
Definitivamente accantonato il sistema d'allerta previsto nell'impianto normativo originario, il nuovo sistema rende centrale l'adozione da parte dell'imprenditore di misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere le iniziative necessarie a farvi fronte; l'imprenditore collettivo, inoltre, è tenuto ad isitituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c.
Misure ed assetto devono consentire di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico finanziario, verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi, rilevare i segnali di allarme previsti dal comma 4  dell'art. 3, ricavare le necessarie informazioni ad utiizzare la lista di controllo particolareggiata, e ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Viene introdotto il meccanismo della composizione negoziata per l'imprenditore che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario attraverso la richiesta di nomina di un esperto presso la Camera di Commercio. Qualora tale strada non sia risultata praticabile, l'imprenditore può presentare proposta di concordato c.d. semplificato.
L'aperturta della liquidazione giudiziale è prevista, ai sensi dell'art. 49 C.C.I.I. "definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualemnte proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'art. 121" (ossia la presenza dello stato di insolvenza e la mancanza dei requisiti dell'impresa minore, definiti dal comma 1 lett d) dell'art. 2). L'ultimo comma dell'art. 49 stabilisce che non si faccia luogo all'apertura della liquidazione giudiziale quando l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria sia complessivamente inferiore ad euro 30.000.

Per quanto qui maggiormente interessa, la riforma in oggetto, avrà riflessi sui reati fallimentari, ad oggi corretti unicamente con riguardo al lessico.
Segnaliamo in proposito che è stata depositata la relazione per la revisione dei reati fallimentari dalla Commissione ministeriale presieduta da Renato Bricchetti che ne prevede, appunto, l'armonizzazione con i contenuti del nuovo C.C.I.I.

E' infine possibile che i nuovi mecanismi previsti  dal C.C.I.I. abbiano una qualche ricaduta sui reati tributari, in particolare sui delitti omissivi di omesso versamento delle ritenute e dell'IVA, previsti rispettivamente agli artt. 10 bis e 10 ter del D.lgs. 74/2000, quando l'imprenditore adduca una crisi di liquidità che gli abbia impedito di far fronte tempestivamente alle propire obbligazioni nei confronti dell'Erario. L'argomento, presente già da tempo nei Tribunali italiani e reso ancor più rilevante dall'avvento della pandemia, è stato affrontato dalla giurisprudenza proprio in relazione alla diligenza mostrata dall'imprenditore ed alla sua prontezza nel rilevare eventuali segnali di allarme, quali, ad esempio, uno squlibrio economico finanziario.

Lo scorso 4 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto attuativo della c.d. Legge Cartabia; quest'ultima, infatti, aveva modificato il codice penale e di rito in materia di prescrizione (introducendo altresì l'istituto della improcedibilità) ed aveva delegato il Governo in tema di "efficienza del processo penale nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".
Ai dichiarati fini di semplificare, razionalizzare e rendere spedito il processo penale, anche la delega al Governo è stata improntata a criteri di celerità, con scansione dei tempi per i decreti legislativi, per il successivo parere delle Commissioni parlamentari e per le disposizioni integrative e correttive
.
Data l'ampiezza delle disposizioni ed il loro carattere non definitivo, ci limitiamo solo ad indicare alcuni temi.

GIUSTIZIA RIPARATIVA
Introduzione dell'art. 129-bis nel codice di procedura penale, intitolato "accesso ai programmi di giustizia riparativa": in ogni stato e grado del procedimento, l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa. Ogni avviso cui hanno diritto l'indagato/imputato e la persona offesa deve contenere la facoltà di ricorrere alla giustizia riparativa.
In conformità alla delega ricevuta, il decreto legislativo dedica 23 articoli alle definizioni, ai principi generali, ai diritti e doveri dei soggetti coinvolti, al procedimento, alla figura del mediatore e dei Centri per la giustizia riparativa.

SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA
Introduzione dell'art. 464 ter nel codice di procedura penale che prevede la possibilità di accesso all'istituto anche su proposta del Pubblico Ministero; conseguenti modifiche agli artt. 464-bis c.p.p. e 168-bis c.p.
Si è inoltre prevista, integrando l'art. 519 c.p.p. la facoltà dell'imputato di chiedere la messa alla prova nel caso di nuove contestazioni di cui agli artt. 516, 517 e 518 c.p.p. In argomento, il legislatore si è uniformato a quanto già la Corte Costituzionale aveva stabilito con le pronunce di illegittimità costituzionale dell'art. 519 cp.p.p nella parte in cui non prevedeva tale facoltà in casi di contestazione di fatto diverso, circostanza aggravante e reati connesi (su tale ultimo tema si rimanda al commento alla sentenza pubblicato su questo sito l'8/07/2022)

ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA' PER PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO
Modifica dell'art. 131-bis  del codice penale con riguardo ai limiti di pena per l'accesso alla causa di esclusione della punibilita' che non dev'essere superiore nel minimo a 2 anni. Cade così la rilevanza del limite massimo di pena edittale. Fra gli indici cui il giudice deve aver riguardo per la concessione della causa di esclusione della punibilità si introduce quello della condotta susseguente al reato. Tale elemento aveva già trovato ingresso ad opera della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione il cui commento è stato pubblicato si questo sito il 17/05/2022.

CONDANNA A PENE SOSTITUTIVE
La possibilità è introdotta con l'art. 545-bis c.p.p.

AMPLIAMENTO DEI CASI DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO
Modifica dell'art. 550 c.p.p. e dell'art. 552 che introduce l'udienza predibattimentale per i casi di giudizio in composizione monocratica; introduzione degli artt. da 554-bis a 554-quinquies.

AMPLIAMENTO DEI REATI PERSEGUIBILI A QUERELA
Modifiche agli artt. 582, 590-bis, 605, 610, 612, 624, 626, 635, 640, 640-ter, 659, 660 c.p.

PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTE BREVI
Introduzione dell'art. 20-bis nel codice penale.




E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 2022 la legge che modifica la giustizia ed il processo tributario che entrerà in vigore il prossimo 16 settembre.
Molto sinteticamente le novità riguardano:
- Il lessico: scompare la Commissione Tributaria (provinciale e regionale) che diventa Corte di Giustizia Tributaria (di primo e di secondo grado).
- La funzione giurisdizionale è affidata a magistrati tributari professionali assunti per concorso pubblico; presso la Corte di Cassazione è costituita una sezione civile specifica deputata esclusivamente alla controverie tributarie.- Previsione di assegnazione dei ricorsi fino ad euro 3.000,00 al giudice monocratico.
- Superamento del divieto di prova testimoniale: introduzione della testimonianza scritta secondo le modalità dell'art. 257-bis c.p.c.
- Conciliazione giudiziale rafforzata: previsione dell'addebito delle spese, maggiorate del 50%, per la parte che non abbia accettato la proposta conciliativa formulata dall'altra parte o dal Giudice senza giustificato motivo, qualora il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore alla proposta. Condanna alle spese del soccombente in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione.
- Onere della prova: l'Amministrazione è tenuta a dimostrare in giudizio in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva riferita alle violazioni contestate con l'atto impugnato.
- Udienze da remoto:  a decorrere dal 1 settembre 2023, saranno tenute a distanza tutte le udienze pubbliche della Corte di Giustizia trbutaria di primo grado in composizione monocratica, l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e quella di trattazione dell'istanza di sospensione in caso di appello dinanzi alla Corte in secondo grado. Negli altri casi, qualora tutte le parti lo richiedano.
- Giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione alla data del 15/07/2022: prevista una nuova definizione agevolata mediante pagamento di una percentuale dell'importo che residua da pagare.

In allegato il testo della legge contenuto nella Gazzetta Ufficiale

Martedì, 19 Luglio 2022 00:00

MISURE ANTIRICICLAGGIO

Intervento sul tema ‘Gli adempimenti imposti dalla legge in tema di misure antiriciclaggio: analisi critica del D.Lgs. n. 231/07 e successive modifiche’, nell’ambito del “Corso teorico pratico per praticanti avvocati”, organizzato dalla Scuola Forense - Fondazione per la formazione forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, 5 luglio 2022, ore 13,00-16,00, Aula blu dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, Firenze.
La pronuncia di incostituzionalità relativamente all'art. 568 c. 4 c.p.p. interviene per censurare l'interpretazione derivante dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 28954/2017 e divenuta diritto vivente secondo la quale, nel caso di contestuale ricorrenza di una causa di estinzione del reato e di nullità processuale assoluta ed insanabile, occorra dare prevalenza alla prima, salvo che la relativa declaratoria comporti specifici accertamenti riservati al giudici di merito.
Nel caso specifico la prima sezione della Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di tale interpretazione in un caso in cui la prescrizione era stata dichiarata in via predibattimentale dalla Corte di Appello, senza alcun contraddittorio tra le parti.
La Corte Costituzionale osserva che la forma predibattimentale della sentenza d'appello non solo non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata de plano, senza alcun contradddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione.
Tale nulltià non può essere destinata a soccombere dinanzi ad una causa di estinzione del reato in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, come ha ritenuto la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, poichè tale interesse deve essere bilanciato con quello del pieno rispetto delle garanzie della difesa.

Per tali motivi dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 568 c. 4 c.p.p. in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta precrizione del reato".


La sentenza n. 111 del 9 maggio 2022 per esteso è consultabile in allegato


Pronunciandosi sul ricorso della Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano in un caso di aggiottaggio, la Corte di Cassazione, con sentenza del 15/06/2022 n. 23401, ha avuto modo di delineare i contorni dell'idoneità del modello organizzativo e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.
Sulla prima questione la Corte ha precisato che la valutazione del modello deve essere effettuata in concreto, ma non nella sua globalità, bensì in relazione alle singole regole cautelari che risultino violate nel caso sub judice. Occorre, cioè, "una corrispondenza causale tra la violazione della regola cautelare e la produzione del risultato offensivo".
Un parametro idoneo, sebbene non vincolante, è quello del rispetto delle c.d. linee guida redatte dalle associazioni rappresentative di categoria ed approvate da Ministero della Giustizia, quando siano adattate comunque alla singola impresa (dimensione, tipo di attività ecc.). Qualora il modello organizzativo sia conforme ai codici di comportamento elaborati ed alle relative linee guida, il giudice sarà tenuto a motivare le ragioni per le quali, ciò nonostante, ravvisi una "colpa di organizzazione".

Sulla seconda questione la Corte ricorda che la scelta di fondo del legislatore è quella di tener distinta la responsabilità dell'ente da quella dei suoi vertici, riconducendo alla prima solo quelle condotte causalmente collegabili ad una colpa di organizzazione; ciò costituisce anche il metro dell'ingerenza consentita all'organismo di vigilanza sugli atti dei soggetti apicali.
Ipotizzare un preventivo controllo dell'O.d.V. su qualsiasi atto del presidente o dell'amministratore delegato, non sarebbe conciliabile con i poteri che a questi ultimi competono di indirizzo e gestione dell'ente. Nel caso concreto, è da ritenersi ineliminabile un margine di autonomia in relazione al testo finale dei comunicati e delle informazioni divulgate dai vertici della società, proprio perchè "coessenziale al fascio di poteri e responsabilità loro riconosciuti dalla legge".

La sentenza per esteso è consultabile in allegato.


Con sentenza n. 146 del 14 giugno 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p. nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b) c.p.p., la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli".

Sulla scia di precedenti pronunce che avevano dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 516 e 517 c.p.p. rispettivamente, in caso di nuova contestazione di fatto diverso e di circostanza aggravante, in relazione alla possibilità di richiedere la messa alla prova, la Corte ha colmato l'ulteriore lacuna rispetto ai reati connessi.

La sentenza è consultabile per esteso in allegato.

Con ordinanza del 17 giugno 2021 il Tribunale di Verona sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p. nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al quale, per gli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo non legato a quello penale da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, una sanzione avente carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei relativi protocolli. Il giudizio de quo era relativo alla violazione dei diritti d'autore ai sensi della legge 633/1941 ed in particolare alla doppia sanzionabilità prevista: amministrativa e penale .


Con sentenza del 16 giugno 2022 n. 149 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p. "nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge n. 633 del 1941 che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge.

Il Giudice delle Leggi ha interpretato il quesito in senso restrittivo, ossia attinente esclusivamente alla violazione oggetto del giudizio in seno al quale era stata sollevata la questione; nondimeno, ha esortato il legislatore a "rimodulare la disciplina in esame in modo da assicurare un adeguato coordinamento tra le sue previsioni procedimentali e sanzionatorie, nel quadro di un'auspicabile rimeditazione complessiva dei vigenti sisitemi di doppio binario sanzionatorio alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU, dalla Corte di Giustizia e da questa stessa Corte".

La sentenza per esteso è consultabile in allegato

Mercoledì, 15 Giugno 2022 00:00

Controlli doganali dopo la Brexit

Intervento sul tema 'L'inadempimento doganale: le condotte penalmente rilevanti ed i profili caratteristici del contrabbando', nell'ambito del webinar "Controlli doganali dopo la Brexit", organizzato dalla Camera di Commercio di Firenze, dalla Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e dal Movimenti Forense, 16 giugno 2022, ore 15,00-18,30
Mercoledì, 15 Giugno 2022 00:00

Misure Antiriciclaggio

Intervento sul tema 'La violazione degli obblighi: analisi delle sanzioni (amministrative e penali)', nell'ambito del webinar "15 anni di applicazione del Decreto Legislativo n. 231/2007: criticità, sanzioni e definizione degli obblighi per gli avvocati", organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Firenze e dalla Fondazione per la Formazione Forense, 14 giugno 2022, ore 14,30-18,30

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