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Cass. Pen. Terza Sezione n. 45574 del 10 ottobre 2018


Nella sentenza n. 45574/2018 la Suprema Corte ha affermato l’illegittimità del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente del profitto derivante da un reato tributario, delle somme giacenti sui conti correnti intestati alla curatela di una società dichiarata fallita antecedentemente all’emissione della misura cautelare reale, in quanto, a seguito dell’apertura della procedura concorsuale, il fallito è privato del potere di disporre e amministrare i propri beni.

Ancora una volta, la Suprema Corte ribadisce che il concetto di disponibilità dei beni assoggettabili a sequestro deve avere un contenuto esclusivamente fattuale, corrispondendo in sostanza all’istituto civile del possesso, inteso quale reale potere di fatto sul bene che ne è l’oggetto.

Nel caso deciso dalla Corte, la privazione della disponibilità disposta dall’art. 42 l. fall. importa il venir meno del potere di disporre ed amministrare il proprio patrimonio in capo al fallito che passa, per effetto della sentenza dichiarativa, in capo al curatore. Tale indisponibilità dei beni in capo al fallito, posta a presidio degli interessi cui la procedura concorsuale è sottesa (in primis dei creditori ammessi al passivo) non ne consente l’assoggettabilità al vincolo penale per effetto del sequestro finalizzato alla confisca. Tanto più che la stessa peculiare natura dell’attivo fallimentare è di ostacolo all’applicabilità dell’art. 12-bis del decreto legislativo 74/2000 trattandosi di somme che costituiscono il frutto delle attività recuperatorie poste in essere dal curatore e, pertanto, non riconducibili alla compagine fallita.

Lunedì, 26 Novembre 2018 00:00

Privacy e Avvocati

Intervento sul tema ‘Privacy: gli adempimenti per gli studi legali nel regolamento UE’, effettuato nell’ambito del convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro, 30 novembre 2018, Pesaro, Hotel Excelsior, ore 14,30/17,00
Mercoledì, 14 Novembre 2018 00:00

Nuovo condono fiscale: effetti tributari e penali

Una dettagliata analisi degli avvocati Beatrice Belli e Gianluca Gambogi sugli effetti tributari e penali del nuovo condono fiscale - Segui la lezione on-line di Giustizia caffè su https://youtu.be/VQYD9UCtC7M
Lunedì, 12 Novembre 2018 00:00

Master sul Diritto Penale di Impresa

Master Diritto penale di impresa. Reati tributari, societari, fallimentari e responsabilità degli Enti, organizzato da Giuffrè Francis Lefebvre Formazione, Milano, Hotel Brunelleschi, Via Flavio Baracchini n. 12, primo incontro: 16 novembre 2018 (ore 9,00-18,00) Avv. Gianluca Gambogi e Avv. Antonio D'Avirro, I reati societari alla luce delle recenti riforme; secondo incontro: 23 novembre 2018 (ore 9,00-18,00), Avv. Antonio D'Avirro e Avv. Alessandro Traversi, I reati fallimentari; terzo incontro: 28 novembre 2018 (ore 9,00-18,00), Avv. Alessandro Traversi e Avv. Gianluca Gambogi, I reati tributariquarto incontro14 dicembre 2018 (ore 9,00-18,00), Avv. Giovanni Briola e Avv. Gianluca Gambogi, La responsabilità da reato degli enti.
Intervento sul tema 'Responsabilità disciplinare dell'avvocato e volontarietà della condotta' nell'ambito del convegno "Profili attuali di deontologia (Parametri 2018, responsabilità disciplinare, rapporto con l'Autorità Giudiziaria)", organizzato da Avvocatura Indipendente con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto, 27 ottobre 2018, ore 9.30-13.00, Arcidosso (GR), Rocca Aldobrandesca
Intervento sul tema 'I doveri deontologici dell'avvocato nel processo (penale) e gli obblighi nei rapporti con la stampa: tutto ebbe inizio con Emile Zola' effettuato nell'ambito del convegno "Colloqui di deontologia: l'avvocato e il rapporto tra processo penale e verità mediatica", Camaldoli (AR), 9 e 10 novembre 2018, ore 15.30/18.00 (9/11/18) e ore 9.30/12.30 (10/11/18)
Mercoledì, 12 Settembre 2018 00:00

Master di diritto tributario e penale-tributario

Intervento sul tema 'Operazione simulata ed operazione inesistente: aspetti (diversi?) che connotano la fraudolenza' effettuato nell'ambito del "Master di diritto tributario e penale-tributario", organizzato dal Centro di Diritto Penale Tributario e da Avvocatura Indipendente,  18 settembre 2018, 4-19-25 ottobre 2018, ore 14,30-18,30, c/o Auditorium Cassa di Risparmio di Firenze, Via Folco Portinari n. 5, Firenze.

Cassazione penale, Sez. II, (ord.) 9 luglio 2018, n. 30990, Pres. Prestipino, Rel. Pardo, Ric. Gueli

In merito all’istituto del concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, (re)introdotto dalla Legge n. 103/2017 (c.d. Riforma Orlando), la Suprema Corte ha chiarito che avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen. può essere proposto ricorso per cassazione limitatamente alla “formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello”, al “consenso del PG sulla richiesta” ed al “contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello”.

Invero, nessuno spazio è stato contemplato dalla novella di riforma per le doglianze attinenti ai motivi rinunciati, che sono pertanto destinate a culminare nella pronuncia di inammissibilità espressamente contemplata dall’art. 610, comma 5, cod. pen, diversamente da quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis cod. pen. per la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento).

Il servizio novità della Suprema Corte di Cassazione ha comunicato che le Sezioni Unite hanno risolto le seguenti questioni:
«Se sia ammissibile la continuazione tra i reati puniti con pene eterogenee;
Se, ove ritenuta la configurabilità della continuazione tra reati puniti con pene eterogenee, nel caso in cui il reato più grave sia punito con la pena detentiva e quello satellite esclusivamente con la pena pecuniaria, l'aumento di pena per quest'ultimo debba conservare il genere di pena pecuniaria, in ossequio al favor rei».
Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Cassazione, ai quesiti sono state date le seguenti risposte:
«Sul primo quesito risposta affermativa;
Sul secondo quesito risposta affermativa, con la precisazione che l'aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave andrà ragguagliato ai sensi dell'art. 135 cod. pen.».

Cassazione penale, Sez. V, 6 giugno 2018, n. 25651, Pres. Fumo, Rel. Settembre, Ric. Pessotto

In ossequio all’art. 649 c.p.p., attuativo nel processo penale del principio del ne bis idem, l'amministratore assolto dall'accusa di appropriazione indebita ai danni della società, poi fallita, non può essere nuovamente processato per il reato di bancarotta fraudolenta “per distrazione”.

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