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Approvato il Nuovo Codice dell'impresa e dell'insolvenza: ecco le principali novità in ambito penalistico

Gen 24 2019

Il Consiglio dei Ministri nella recente seduta del 10 gennaio u.s. ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 che introduce il Nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Come precisato dal Governo tale intervento legislativo ha “l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze”.
In attesa di esaminare il testo completo del decreto legislativo, segnaliamo alcune novità rilevanti in ambito penalistico:
- il Titolo IX del Nuovo Codice, recante “disposizioni penali” (artt. 322 – 347), disciplina la bancarotta e gli altri reati fallimentari fermo restando quanto previsto nell’apposita disposizione transitoria (art. 389) laddove si precisa che le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo restano disciplinate dalla legge fallimentare (r.d. n. 267/1942) anche agli effetti penali;
- la legge fallimentare, infatti, non viene abrogata ma sono apportate semplicemente le modifiche dovute alla messa al bando la definizione di “fallimento” (di per sé stigmatizzante) a favore della nozione di “liquidazione giudiziale” e ciò, dichiara il Governo, ‘in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”. Tuttavia, tale riformulazione, almeno nella ratio della riforma, non comporta alcuna abolitio criminis;
- le uniche ed espresse abrogazioni riguardano: l’art. 241 della legge fallimentare che prevede, nel caso di applicazione del rito sommario nel fallimento, la riduzione di un terzo delle pene previste per bancarotta, ricorso abusivo al credito e denuncia dei creditori inesistenti; l’obbligo di trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari al presidente del Tribunale di cui all’art. 235 legge fallimentare, nonché la causa di estinzione del reato di bancarotta fraudolenta a seguito di riabilitazione del fallito (art. 245 legge fallimentare);
- in relazione alle specifiche fattispecie penali, si segnala che il nuovo art. 344 non comprende, tra i reati di falso del debitore, l’ipotesi di omissione di beni dall’inventario nella domanda di liquidazione di cui alla legge n.3/2012 (sul sovraindebitamento) e, di contro, al secondo comma punisce il debitore incapiente che, per accedere all’esdebitazione produce documenti falsi o contraffatti o distrugge quelli che permettono la ricostruzione della propria situazione debitoria. Infine, il nuovo art. 345 sanziona il falso nelle attestazioni dei componenti dell’OCRI in relazione ai dati aziendali del debitore che presenti domanda di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti.

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