Convegni & Seminari

gambogi

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Mercoledì, 04 Settembre 2019 00:00

Le nuove frontiere della giustizia nell'era digitale

Intervento sul tema 'La professione di avvocato nell'era digitale: profili deontologici', effettuato nell'ambito del convegno organizzato da Avvocatura Indipendente, 20 settembre 2019, ore 15,00/18,00, c/o Auditorium della Cassa di Risparmio di Firenze, Via Folco Portinari n. 5, Firenze.
Mercoledì, 22 Maggio 2019 00:00

Privacy per gli studi legali

Intervento sul tema 'Privacy per gli studi legali', effettuato nell'ambito del convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Pesaro, 24 maggio 2019, ore 15,00Pesaro, Hotel Savoy, Viale della Repubblica.
Mercoledì, 27 Marzo 2019 00:00

Il nuovo diritto penale d'impresa

Intervento dell'Avv. Gianluca Gambogi sul tema 'Indebitamento, operazioni distrattive ed effetti penali delle procedure concorsuali' nell'ambito del convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Prato e dalla Camera Penale di Prato, 4 aprile 2019, ore 15,00-18,00, Palazzo delle Professioni, Prato.
Nell'occasione verrà, altresì, presentato il volume "Diritto penale d'impresa", edito nel 2018 dall'Avv. Gianluca Gambogi per Giuffré.
Intervento dell'Avv. Gianluca Gambogi sul tema 'Crisi d'impresa e illiquidità: le omissioni di rilevanza penale'  nell'ambito del convegno organizzato dall'Ordine e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Firenze, 17 aprile 2019, ore 15,30, sede della Fondazione ODCEC di Firenze.

In attesa del deposito della motivazione segnaliamo un’importante pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte assunta nell’udienza del 28/02/2019 in tema di applicazione delle pene accessorie previste nell’ipotesi di bancarotta fraudolenta.
Secondo la Corte “le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, cosi come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.”
Dunque, la Suprema Corte, sembrerebbe aver escluso la possibilità di commisurare, ai sensi dell’art. 37 c.p., le pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta alla pena principale applicata, riconoscendo una certa discrezionalità nella loro determinazione al giudice seppur nei limiti edittali risultanti dalla nuova formulazione dell’art. 216 l. fall. e secondo i criteri di cui all’art. 133 c.p.

Con sentenza n. 5781 del 27/02/2019 della Sezione VI Civile della Suprema Corte (in Diritto & Giustizia 2019, 28 febbraio) viene confermato l’orientamento raggiunto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la dichiarazione di fallimento produce effetti dall’ora zero del giorno in cui la relativa sentenza è stata pubblicata e ciò al fine di garantire con certezza l’anteriorità della dichiarazione di fallimento rispetto agli atti compiuti dal fallito. Come precisato dagli ermellini, infatti, dall’inizio di tale giorno, il fallito è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei sui beni ai senti dell’art. 42 l. fall. e tutti gli atti compiuti dal medesimo nonché i pagamenti eseguiti o ricevuti sono privi di efficacia.

 

Il Consiglio dei Ministri nella recente seduta del 10 gennaio u.s. ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 che introduce il Nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Come precisato dal Governo tale intervento legislativo ha “l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze”.
In attesa di esaminare il testo completo del decreto legislativo, segnaliamo alcune novità rilevanti in ambito penalistico:
- il Titolo IX del Nuovo Codice, recante “disposizioni penali” (artt. 322 – 347), disciplina la bancarotta e gli altri reati fallimentari fermo restando quanto previsto nell’apposita disposizione transitoria (art. 389) laddove si precisa che le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo restano disciplinate dalla legge fallimentare (r.d. n. 267/1942) anche agli effetti penali;
- la legge fallimentare, infatti, non viene abrogata ma sono apportate semplicemente le modifiche dovute alla messa al bando la definizione di “fallimento” (di per sé stigmatizzante) a favore della nozione di “liquidazione giudiziale” e ciò, dichiara il Governo, ‘in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”. Tuttavia, tale riformulazione, almeno nella ratio della riforma, non comporta alcuna abolitio criminis;
- le uniche ed espresse abrogazioni riguardano: l’art. 241 della legge fallimentare che prevede, nel caso di applicazione del rito sommario nel fallimento, la riduzione di un terzo delle pene previste per bancarotta, ricorso abusivo al credito e denuncia dei creditori inesistenti; l’obbligo di trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari al presidente del Tribunale di cui all’art. 235 legge fallimentare, nonché la causa di estinzione del reato di bancarotta fraudolenta a seguito di riabilitazione del fallito (art. 245 legge fallimentare);
- in relazione alle specifiche fattispecie penali, si segnala che il nuovo art. 344 non comprende, tra i reati di falso del debitore, l’ipotesi di omissione di beni dall’inventario nella domanda di liquidazione di cui alla legge n.3/2012 (sul sovraindebitamento) e, di contro, al secondo comma punisce il debitore incapiente che, per accedere all’esdebitazione produce documenti falsi o contraffatti o distrugge quelli che permettono la ricostruzione della propria situazione debitoria. Infine, il nuovo art. 345 sanziona il falso nelle attestazioni dei componenti dell’OCRI in relazione ai dati aziendali del debitore che presenti domanda di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti.

L'evento, organizzato dall'Avv. Gianluca Gambogi, si terrà presso il Cinema Alfieri, situato in Firenze, Via dell’Ulivo n. 6, ove si svolgeranno, dalle ore 21,00 in poi, le seguenti proiezioni: 
Lunedì 4 febbraio 2019: “Woman in gold”, che sarà preceduto da un intervento di saluto del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, Avv. Sergio Paparo, e dalle considerazioni sull’opera del Dott. Marco Bouchard, Presidente della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Firenze e dall’Avv. Sigfrido Fenyes, Vice Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze;
 - Lunedì 11 febbraio 2019: “Atto di difesa – Nelson Mandela e il processo di Rivonia”, che sarà preceduto da un intervento degli Avv.ti Alessandro Traversi e Luca Bisori, Presidente della Camera Penale di Firenze; 
Lunedì 18 febbraio 2019: “L’insulto”, che sarà preceduto da un intervento degli Avv.ti Sofia Cavini e Paolo Tiezzi Maestri.
Intervento dell'Avv. Beatrice Belli sul tema 'La definizione agevolata dei carichi tributari e lo stralcio dei debiti sotto i mille euro. La "rottamazione" delle controversie' nell'ambito del convegno "Decreto fiscale e nuova legge di bilancio: le novità più significative per gli avvocati (e per i professionisti in generale)" organizzato da Avvocatura Indipendente, 30 gennaio 2019, ore 14,30/18,30, c/o Auditorium Cassa di Risparmio di Firenze, Via Folco Portinari n. 5, Firenze.
Intervento sul tema ‘Tutela dell’indagato/imputato e del terzo nel procedimento di confisca allargata o per sproporzione’, effettuato nell’ambito del convegno “Le misure di prevenzione e contrasto alla criminalità economica – Novità e prospettive per gli operatori professionali”, organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili e dalla Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, 5 dicembre 2018, ore 9,30/13,30, Auditorium "Adone Zoli" dell'Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, Viale Guidoni n. 61, Firenze.

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