News

gambogi

gambogi

Con sentenza n. 5788 del 18 aprile 2019 (depositata il 13 febbraio 2020) la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, è intervenuta con riferimento alla disciplina del giudizio abbreviato “condizionato”.

Nello specifico i Giudici di Piazza Cavour sono stati chiamati a decidere se, nel corso di un giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, fosse possibile per il Pubblico Ministero procedere alla modificazione del capo di imputazione ovvero a contestazioni suppletive rispetto a fatti già desumibili dagli atti delle indagini preliminari e non collegati agli esiti della ulteriore e nuova attività probatoria.

Orbene, le Sezioni Unite, dopo aver valutato criticamente un pregresso orientamento giurisprudenziale che aveva fornito una risposta positiva al sopraindicato quesito (cfr. Cass. Pen., sez. IV, 26/9/2017, n. 48280), affermano il principio di diritto secondo il quale nel corso di un giudizio abbreviato condizionato “[…] è possibile la modifica dell’imputazione solo per i fatti emergenti dagli esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall’art. 423 cod. proc.pen.”.

Un cambiamento nelle contestazioni mosse all’imputato è dunque possibile solo sulla base di nuovi elementi emersi nel corso dell’integrazione probatoria.

Alla base di tale decisione, come emerge dalla lettura della motivazione della sentenza, vi è la consapevolezza che l’imputazione costituisce una garanzia imprescindibile per l’imputato il quale ha diritto di comprendere, in maniera specifica e puntuale, tutte le contestazioni mosse dalla pubblica accusa ciò al fine di operare le proprie scelte anche in relazione al rito processuale da seguire.

Senza contare infine che una diversa conclusione comporterebbe una ingiusta disparità di trattamento rispetto al giudizio di abbreviato cd “secco”: nel caso di giudizio abbreviato non soggetto ad integrazione probatoria, infatti, il Pubblico Ministero non potrebbe modificare il capo di imputazione e non potrebbe senz’altro procedere a contestazioni suppletive in presenza di elementi già esaminati e raccolti nel corso delle indagini preliminari.

Il Consiglio Nazionale Forense, alla luce dell’emergenza sanitaria mondiale COVID 19, con delibera n. 168 del 20 marzo 2020 è intervenuto sul tema della formazione continua e dei tirocini.
Con tale provvedimento il CNF ha stabilito che l’anno solare 1 Gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo previsto e sancito dall’art. 12, comma 3, del Regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 successive modifiche.
Per tale anno è previsto per l’Avvocato il conseguimento di soli 5 crediti formativi: 3 nelle materie ordinarie e 2 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale.
L’acquisizione dei suddetti crediti potrà avvenire integralmente anche in modalità “e-learning” e quindi mediante formazione “a distanza”.
I crediti formativi da acquisire nel 2020 saranno peraltro compensabili, per quantità e per materie, con i crediti maturati nel periodo formativo 2017/2019, se concluso, oppure con i crediti da acquisire nel periodo formativo successivo.
Per quanto attiene al tirocinio dei praticanti, tenuto conto della sospensione giudiziaria, è stato previsto una deroga all’obbligo di partecipare a venti udienze nel corso di un semestre.
Nello specifico il CNF ha deliberato di presentare al Ministro della Giustizia la richiesta di adozione di un provvedimento (in deroga al disposto dei cui all’articolo 8 comma 4 del DM 17 marzo 2016 n. 70) che consenta il rilascio del certificato di compiuto tirocinio anche in caso di mancata partecipazione al numero di udienze obbligatorie nell’ambito del semestre gennaio/giugno 2020.
Intervento sul tema ‘Le (molteplici) confische penali-tributarie' nell’ambito del convegno “Prime riflessioni sulle recenti novità penali tributarie (Legge n. 157/19)", organizzato dal Centro Fiorentino Studi Giuridici con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, 21 febbraio 2020, ore 9,30-13,00/14,30-18,00, Firenze, Auditorium Adone Zoli, Palazzo di Giustizia, piano zero.
Mercoledì, 06 Novembre 2019 00:00

Colloqui di deontologia

Intervento effettuato nell'ambito della 'tavola rotonda' sul tema Il procedimento disciplinare: criticità e nuovi profili di riforma. Le strategie difensive dell'incolpato, nel convegno "Colloqui di deontologia", Camaldoli (AR), 15 e 16 novembre 2019, ore 15.30/18.00 (15/11/19) e ore 9.30/12.30 (16/11/19)

Lunedì, 07 Ottobre 2019 00:00

Diritto Penale Industriale

Giuffrè Editore, Milano, 2019

L'Opera, attraverso una lettura, articolo per articolo, delle norme codicistiche, offre una panoramica completa sul "diritto penale industriale" con particolare attenzione alle problematiche e alle questioni controverse della materia. Focus della trattazione è altresì la lotta alla contraffazione. il volume analizza anche la normativa speciale più rilevante, in particolare la legge sul Made in Italy e la legislazione europea.

Trovalo sul sito dell'editore

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi nella seduta del 3 ottobre u.s. tenuto conti dei pareri espressi dal garante per la protezione dei dati personali e delle competenti Commissioni parlamentari), ha approvato con esame definitivo il decreto legislativo recante attuazione della c.d. V direttiva antiriciclaggio (direttiva 2018/843/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018).

Come è possibile constatare dal comunicato stampa del Governo, il decreto legislativo in questione (è diretto a:

- specificare il novero dei soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio ricomprendendovi le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi (ossia le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale ed amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo);

- individuare misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (tra questi, per esempio, specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi);

- introdurre strumenti che le Autorità di Vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi (tra questi, ad esempio, il diniego all’autorizzazione all’attività per intermediari bancari o finanziari esteri o all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani);

- consentire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria;

- stabilire il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi (coerentemente con il già vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia);

- apportare modifiche riguardo alle sanzioni e alle relative procedure di irrogazione per la violazione delle norme dei due decreti modificati (ovvero i decreti legislativi 25 maggio 2017 n. 90 e 92).

Con sentenza n. 37348 del 12/03/19 (depositata il 9/9/2019) la Suprema Corte di Cassazione ha affermato la sussistenza del reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili pur in presenza dell’avvenuta ricostruzione delle operazioni contabili del contribuente da parte degli organi accertatori.

Nella fattispecie in esame veniva contestata al legale rappresentante di una società la mancata esibizione di parte delle scritture contabili obbligatorie.

La Suprema Corte, nel confermare la condanna per il delitto ex art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 si è allineata ad un orientamento giurisprudenziale già in precedenza affermato ovvero che il reato de quo sussiste, in quanto integrato in tutti i suoi elementi costitutivi, “anche nella ipotesi in cui sia stato possibile egualmente ricostruire le operazioni compiute dal contribuente, posto che il legislatore ha inteso sanzionare anche il solo comportamento che abbia reso, sebbene non impossibile, anche soltanto più difficoltosa l'attività di verifica fiscale a causa dell'avvenuta distruzione ovvero occultamento delle scritture contabili obbligatorie”.

Intervento sul tema ‘Riciclaggio, V Direttiva UE sulle misure antiriciclaggio e rapporti con l’intero sistema punitivo penale-tributario’ nell’ambito del convegno “Osservatorio sul diritto penale tributario a 4 anni dalla riforma”,  organizzato da Avvocatura Indipendente e dal Centro di Diritto Penale Tributario di Torino,  25 ottobre 2019, ore 9,00-13,00/15,00-18,30, Arezzo, Hotel Etrusco, Via A. Fleming n. 39.

Venerdì, 20 Settembre 2019 00:00

Questioni attuali di diritto penale tributario

Intervento sul tema ‘Problematiche dell’adattamento italiano alla Direttiva’ nell’ambito del convegno “Questioni attuali di Diritto Penale Tributario”, organizzato dal Centro di Diritto Penale Tributario di Torino e dall’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani,  3 ottobre 2019, ore 9,30-17,30, Torino, Torino Incontra, Via Nino Costa n. 8.

Intervento sul tema 'Diritto societario e responsabilità penale', effettuato nell'ambito del Master "Lineamenti attuali della c.d. ‘criminalità societaria’", organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze – Scuola Forense, 23 settembre 2019, ore 14,30/17,30, Auditorium “A. Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di Giustizia – Blocco G – Piano 0 in Viale Alessandro Guidoni n. 61, Firenze.

Sede principale

 Via E. Poggi, 1 50129 Firenze (FI)

 (Tel.) 055 491973

 (Fax) 055 490727

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 9.00 - 13.00; 14.30 - 18.30

Console Debug Joomla!

Sessione

Informazioni profilo

Utilizzo memoria

Query Database