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Giudizio abbreviato condizionato e modifica del capo di imputazione

Mar 25 2020

Con sentenza n. 5788 del 18 aprile 2019 (depositata il 13 febbraio 2020) la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, è intervenuta con riferimento alla disciplina del giudizio abbreviato “condizionato”.

Nello specifico i Giudici di Piazza Cavour sono stati chiamati a decidere se, nel corso di un giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, fosse possibile per il Pubblico Ministero procedere alla modificazione del capo di imputazione ovvero a contestazioni suppletive rispetto a fatti già desumibili dagli atti delle indagini preliminari e non collegati agli esiti della ulteriore e nuova attività probatoria.

Orbene, le Sezioni Unite, dopo aver valutato criticamente un pregresso orientamento giurisprudenziale che aveva fornito una risposta positiva al sopraindicato quesito (cfr. Cass. Pen., sez. IV, 26/9/2017, n. 48280), affermano il principio di diritto secondo il quale nel corso di un giudizio abbreviato condizionato “[…] è possibile la modifica dell’imputazione solo per i fatti emergenti dagli esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall’art. 423 cod. proc.pen.”.

Un cambiamento nelle contestazioni mosse all’imputato è dunque possibile solo sulla base di nuovi elementi emersi nel corso dell’integrazione probatoria.

Alla base di tale decisione, come emerge dalla lettura della motivazione della sentenza, vi è la consapevolezza che l’imputazione costituisce una garanzia imprescindibile per l’imputato il quale ha diritto di comprendere, in maniera specifica e puntuale, tutte le contestazioni mosse dalla pubblica accusa ciò al fine di operare le proprie scelte anche in relazione al rito processuale da seguire.

Senza contare infine che una diversa conclusione comporterebbe una ingiusta disparità di trattamento rispetto al giudizio di abbreviato cd “secco”: nel caso di giudizio abbreviato non soggetto ad integrazione probatoria, infatti, il Pubblico Ministero non potrebbe modificare il capo di imputazione e non potrebbe senz’altro procedere a contestazioni suppletive in presenza di elementi già esaminati e raccolti nel corso delle indagini preliminari.

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