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L'assoluzione per il reato di appropriazione indebita impedisce il secondo processo per bancarotta fraudolenta

Giu 27 2018

Cassazione penale, Sez. V, 6 giugno 2018, n. 25651, Pres. Fumo, Rel. Settembre, Ric. Pessotto

In ossequio all’art. 649 c.p.p., attuativo nel processo penale del principio del ne bis idem, l'amministratore assolto dall'accusa di appropriazione indebita ai danni della società, poi fallita, non può essere nuovamente processato per il reato di bancarotta fraudolenta “per distrazione”.


A tali conclusioni è dato, infatti, pervenire alla luce delle più recenti pronunce della Corte costituzionale e delle Corti europee, che nel caso di specie hanno condotto la Cassazione ad escludere il concorso formale tra le due fattispecie e ad affermare la cogenza del giudicato formatosi nella sentenza di assoluzione con riferimento all’insussistenza del “fatto distrattivo”.

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