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L. 231/2001: la Corte di Cassazione delinea i contorni dell'idoneità del modello organizzativo In evidenza

Lug 11 2022

Pronunciandosi sul ricorso della Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano in un caso di aggiottaggio, la Corte di Cassazione, con sentenza del 15/06/2022 n. 23401, ha avuto modo di delineare i contorni dell'idoneità del modello organizzativo e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.
Sulla prima questione la Corte ha precisato che la valutazione del modello deve essere effettuata in concreto, ma non nella sua globalità, bensì in relazione alle singole regole cautelari che risultino violate nel caso sub judice. Occorre, cioè, "una corrispondenza causale tra la violazione della regola cautelare e la produzione del risultato offensivo".
Un parametro idoneo, sebbene non vincolante, è quello del rispetto delle c.d. linee guida redatte dalle associazioni rappresentative di categoria ed approvate da Ministero della Giustizia, quando siano adattate comunque alla singola impresa (dimensione, tipo di attività ecc.). Qualora il modello organizzativo sia conforme ai codici di comportamento elaborati ed alle relative linee guida, il giudice sarà tenuto a motivare le ragioni per le quali, ciò nonostante, ravvisi una "colpa di organizzazione".

Sulla seconda questione la Corte ricorda che la scelta di fondo del legislatore è quella di tener distinta la responsabilità dell'ente da quella dei suoi vertici, riconducendo alla prima solo quelle condotte causalmente collegabili ad una colpa di organizzazione; ciò costituisce anche il metro dell'ingerenza consentita all'organismo di vigilanza sugli atti dei soggetti apicali.
Ipotizzare un preventivo controllo dell'O.d.V. su qualsiasi atto del presidente o dell'amministratore delegato, non sarebbe conciliabile con i poteri che a questi ultimi competono di indirizzo e gestione dell'ente. Nel caso concreto, è da ritenersi ineliminabile un margine di autonomia in relazione al testo finale dei comunicati e delle informazioni divulgate dai vertici della società, proprio perchè "coessenziale al fascio di poteri e responsabilità loro riconosciuti dalla legge".

La sentenza per esteso è consultabile in allegato.


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