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Con ordinanza del 17 giugno 2021 il Tribunale di Verona sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p. nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al quale, per gli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo non legato a quello penale da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, una sanzione avente carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei relativi protocolli. Il giudizio de quo era relativo alla violazione dei diritti d'autore ai sensi della legge 633/1941 ed in particolare alla doppia sanzionabilità prevista: amministrativa e penale .


Con sentenza del 16 giugno 2022 n. 149 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p. "nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge n. 633 del 1941 che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge.

Il Giudice delle Leggi ha interpretato il quesito in senso restrittivo, ossia attinente esclusivamente alla violazione oggetto del giudizio in seno al quale era stata sollevata la questione; nondimeno, ha esortato il legislatore a "rimodulare la disciplina in esame in modo da assicurare un adeguato coordinamento tra le sue previsioni procedimentali e sanzionatorie, nel quadro di un'auspicabile rimeditazione complessiva dei vigenti sisitemi di doppio binario sanzionatorio alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU, dalla Corte di Giustizia e da questa stessa Corte".

La sentenza per esteso è consultabile in allegato

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