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Con sentenza n. 146 del 14 giugno 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p. nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b) c.p.p., la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli".

Sulla scia di precedenti pronunce che avevano dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 516 e 517 c.p.p. rispettivamente, in caso di nuova contestazione di fatto diverso e di circostanza aggravante, in relazione alla possibilità di richiedere la messa alla prova, la Corte ha colmato l'ulteriore lacuna rispetto ai reati connessi.

La sentenza è consultabile per esteso in allegato.
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