Aree d'attività

Diritto tributario

A) Consulenza

Lo studio legale è struttura idonea a prestare attività di consulenza in riferimento a tutte le tipologie di atti notificati al contribuente contenenti contestazioni fiscali tra i quali:

- Processo Verbale di Constatazione (c.d. PVC);

- Avvisi di Accertamento;

- Avvisi di liquidazione;

- Atti di contestazione (provvedimenti di irrogazione di sanzioni tributarie);

- Avvisi bonari;

- Intimazioni di pagamento;

- Cartelle di pagamento;

- Iscrizioni ipotecarie;

- Fermi amministrativi;

- Atti catastali;

- Diniego di agevolazioni.


B) Assistenza su strumenti deflattivi del contenzioso

Lo studio offre altresì assistenza in merito a tutte le procedure deflattive del contenzioso come:

  • Autotutela

La procedura in oggetto si attiva con istanza motivata rivolta all’Amministrazione finanziaria affinché prenda atto di eventuali errori commessi e conseguentemente annulli il proprio operato e corregga l’errore riscontrato, senza necessità di attendere la decisione di un giudice: questo potere di autocorrezione è disciplinato dal DM 11.2.1997, n. 37.

  • Istanza di accertamento con adesione

La procedura dell’accertamento con adesione, disciplinata dal D. Lgs. 19.6.1997, n. 218, consente al contribuente di definire l’avviso di accertamento notificatogli senza ricorrere all’autorità giudiziaria; possono essere definite le imposte sui redditi, l'IVA, le imposte di successione e donazione, di registro, ipotecaria, catastale.

  • Il reclamo e la mediazione tributaria

L’istituto è stato introdotto dall’art. 39, co. 9, D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15.7.2011, n. 111, che ha aggiunto l’art. 17 bis al D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.

Consente al contribuente di definire bonariamente, mediante la presentazione di un reclamo prima dell’instaurazione del contenzioso, gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate; tale procedure è finalizzata a consentire un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e una verifica circa la possibilità di evitare, mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, l’instaurazione di un giudizio tributario.

Il valore massimo della controversia per la quale è possibile ricorrere all’istituto del reclamo-mediazione è di cinquantamila euro, così innalzato dall’art. 10, comma 1, del D.L. 50/17 (prima il limite era di ventimila euro) per gli atti notificati dal 1/01/18. 

  • Conciliazione giudiziale

La conciliazione giudiziale è lo strumento attraverso il quale il contribuente che abbia intrapreso una causa contro l’Erario può chiuderla, parzialmente o integralmente, sia nel corso del giudizio di primo che di secondo grado con notevoli riduzioni delle sanzioni (artt. 48, 48 bis e 48 ter, D. Lgs. 31.12.1992, n. 546).


C) Assistenza e difesa nei giudizi dinanzi alla giustizia tributaria 

Lo studio legale è in grado di offrire l’assistenza legale nella fase giurisdizionale (allorquando le procedure deflattive del contenzioso non risultassero esperibili o non avessero prodotto l’esito auspicato) dinanzi alla:

- Commissione Tributaria Provinciale (giudice di primo grado);

- Commissione Tributaria Regionale (giudice di secondo grado);

- Corte Suprema di Cassazione (giudice di legittimità);

- Organi giurisdizionali sovranazionali (es. CEDU).



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